Statuto INTRECCI APS

La nostra missione

“INTRECCI APS”

TITOLO I – DISPOSIZIONI 
GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEGNO DISTINTIVO

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “INTRECCI APS” (di seguito “Associazione”), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche. L’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” deve essere integrata nella denominazione ed utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Villaromagnano (AL). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ART. 3 – FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, promuovendo la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del territorio, dell’ambiente e delle tradizioni locali.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:

  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. i);
  • Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, co. 1, lett. e);
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k);
  • Promozione della cultura della legalità, della pace, dei diritti umani e delle pari opportunità (art. 5, co. 1, lett. v).

TITOLO III – ASSOCIATI E AMMISSIONE

ART. 5 – REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono diventare associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell’ente e si impegnano a perseguirle. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (7 persone fisiche). La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che delibera entro 60 giorni. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato entro 60 giorni. Contro il diniego, l’aspirante associato può proporre ricorso all’Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno diritto di voto in Assemblea, di esaminare i libri sociali e di partecipare a tutte le attività dell’Associazione. Gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e al pagamento della quota associativa annuale.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli Associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • L’Organo di Controllo (se nominato nei casi previsti dalla legge).

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Ciascun associato iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto a un voto (fatti salvi i soci fondatori all’atto di costituzione dell’associazione). Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può esprimere più di 3 deleghe. L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente/Segretario e il Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

TITOLO V – PATRIMONIO E CONTABILITÀ

ART. 10 – RISORSE ECONOMICHE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 – ESERCIZIO SOCIALE E APPROVAZIONE BILANCIO

L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Il bilancio di esercizio è approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto dell’associazione lo richiedano. 

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.